#AgriCultura. Saldarini e la Mongolia, tra Hircus e IGP
Saldarini 1882 nasce a Como, nell’anno che viene con orgoglio riportato anche nella ragione sociale, su iniziativa di Carlo Saldarini.
L’Azienda da sempre si caratterizza per una peculiare vocazione all’Innovazione e per una forte sensibilità verso il Sociale.
L’impresa lariana nel 2016 ha depositato il brevetto “100% Cashmere Flakes”, che prevede l’utilizzo del Cashmere come imbottitura per abbigliamento.
Il “fiocco di Cashmere”, iniettato direttamente nei capi spalla, svolge delle utili funzioni tecniche: ne garantisce un buon isolamento termico e aumenta la morbidezza del tessuto nel tempo.
Saldarini, inoltre, ha intrapreso negli ultimi anni un meritorio percorso su scala internazionale, teso sia ad alimentare lo sviluppo dell’Azienda, sia a migliorare le condizioni di vita dei pastori in Mongolia.
Da quando lo spettro di utilizzo del Cashmere si è ampliato in modo esponenziale, con il suo ingresso anche nel campo del fast fashion, la produzione del prezioso materiale è aumentata assai significativamente.
Nel 2025, la Mongolia, primo Paese produttore di Cashmere nel mondo, con una quota del 40%, ne ha esportato per un valore di circa 700 milioni di dollari, in aumento di quasi il 28% rispetto al 2024.
Tutto ciò, però, si è tradotto solo marginalmente in un miglioramento delle condizioni di vita degli allevatori di hircus, le capre dalle quali si ricava la preziosa fibra, alle prese con basse remunerazioni e problemi derivanti dal cambiamento climatico.
Così, nel 2022, è nata MNFPUGs Sustainable Cashmere S.r.l., società costituita da una joint venture tra la famiglia Saldarini e il Sindacato Mongolian National Federation of Pasture User Groups of Herders.
La nuova società, dunque, è stata creata insieme al sindacato degli allevatori nomadi mongoli, che rappresentano ben un terzo della popolazione nazionale e addirittura il 70% di quella rurale.
L’iniziativa si pone l’obiettivo di intercettare i migliori brand del lusso, assicurando alle aziende produttrici italiane, in particolare, la fibra prodotta dalle 1.754 cooperative e Pasture User Groups associate al sindacato.
Ma la newco persegue esplicitamente anche ambiziose finalità sociali, strategiche e di sistema, avendo lo scopo di portare valore aggiunto nel mondo dei pastori mongoli e volendo diffondere sul territorio i benefici derivanti dalla vendita del Cashmere.
I vantaggi per gli allevatori, nella prospettiva dei promotori del progetto, riguardano sia l’aspetto immediatamente economico sia i versanti della sostenibilità ambientale e sociale.
Il meccanismo posto in essere mira a consentire agli operatori locali di vendere direttamente in Europa, bypassando la costosa e penalizzante mediazione delle imprese cinesi.
Il progetto, nel contempo, consente di attivare in Mongolia diversi interventi con finalità sociali e ambientali, introducendo sistemi più efficienti di rotazione dei pascoli e limitando l’impatto negativo del cambiamento climatico.
Un perno dell’iniziativa è dato dal riconoscimento in favore del “Sustainable Cashmere of Mongolia” della certificazione IGP, strumento astrattamente ideale per valorizzare la tradizione del territorio e per stimolarne l’innovazione.
Il dossier prevede una completa trasparenza lungo l’intera filiera, grazie all’impiego di un sofisticato sistema di tracciabilità, dove vengono registrati i dati relativi ai controlli veterinari per il benessere animale delle greggi, nonché quelli attinenti al monitoraggio della rigenerazione dei pascoli.
Il percorso per l’ottenimento dell’Indicazione Geografica, peraltro, si sta rivelando non privo di ostacoli.
Il 30 aprile 2024, infatti, la Commissione Europea, con la Decisione (UE) 2024/1224, ha respinto la domanda di registrazione dell’indicazione geografica “Монгол Тогтвортой ноолуур / Mongol Togtvortoi Nooluur / Sustainable Cashmere of Mongolia”.
L’Ufficio competente ha motivato il rigetto sostenendo che il Cashmere cardato non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del regolamento sulle IGP.
La Commissione, in buona sostanza, ha ritenuto che la pregiata fibra non possa beneficiare della tutela riservata ai prodotti agricoli, poiché – ai sensi della nomenclatura doganale TARIC – rientrante in una categoria distinta rispetto alla lana classica (Codice CN 5102 contro CN 5101).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, organo supremo del potere giudiziario dell’UE, ha però accolto il ricorso di Francesco e Laurence Saldarini, nella causa “T-383/24: MNFPUG’s Sustainable Cashmere Market Place Srl vs. Commissione Europea”, capovolgendo l’esito della controversia.
I Giudici comunitari hanno ritenuto, infatti, che la Commissione abbia interpretato in modo erroneo l’ambito di applicazione del Regolamento relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, alla luce della nomenclatura TARIC.
Il Tribunale, conseguentemente, ha statuito che il termine “lana”, come definito nel Regolamento, include anche la lana di cashmere.
Si tratta di una decisione che stabilisce un importante precedente per l’interpretazione del diritto comunitario sulla qualità dei prodotti agricoli, aprendo conseguentemente nuove opportunità per il commercio sostenibile di materie prime tra l’UE e la Mongolia.
Francesco Saldarini ha, in modo condivisibile, affermato: “Quando si parla di ecosostenibilità vedo ancora oggi troppe autocertificazioni e troppe operazioni di marketing puro senza alcuna sostanza reale. La differenza tra la sostenibilità vera e quella finta la fa la possibilità per il consumatore di controllare se quello che gli viene raccontato è effettivo e accertabile oppure è un insieme di parole belle ma inventate a tavolino”.